Le infermità gravi, permanenti ed irreversibili di natura fisica, al pari di quelle di natura psichica, comportano un impedimento assoluto e permanente dell’incolpato a stare in giudizio ovvero a partecipare in modo attivo al procedimento che lo riguarda.
In tali casi, in applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 420 bis e 72 bis c.p.p., il procedimento sarà definito con decisione di rito per incapacità processuale irreversibile dell’incolpato. (Fattispecie relativa ad incolpato colpito da ictus ischemico grave comportante dichiarata e documentata invalidità civile al 100%).
Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, decisione n. 2/2023