CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA
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Prot. n. 3977/18
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE
IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA
Visto il regolamento interno relativo all’applicazione del richiamo verbale, deliberato dal CDD in data 9 giungo 2016 e modificato in data 12.05.2017 a seguito delle modifiche regolamentari intervenute mediante riformulazione dell’art. 14 del regolamento n. 2/2014 CNF;
-considerato che l’art. 14 citato, comma 2 bis, consente ora al Presidente del CDD di richiedere al Plenum l’applicazione del richiamo verbale “ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento”;
– che l’art. 28 del regolamento disciplina l’ipotesi del richiamo verbale applicato all’esito della fase decisoria e con provvedimento che “definisce il giudizio”, che, per tale ragione, è da ritenersi impugnabile davanti al CNF ai sensi dell’art. 33 regolamento, salva diversa determinazione dello stesso CNF in sede di decisione del ricorso;
– che il riferimento all’art. 28 contenuto nell’art. 14 comma 2 bis e, peraltro, il riferimento introdotto nello stesso art. 28 alle ipotesi di cui all’art. 14, potrebbero far ritenere che il richiamo verbale applicato dal Plenum su richiesta del Presidente del CDD sia un provvedimento decisorio definitivo impugnabile davanti al CNF al pari di quello assunto in sede dibattimentale;
-che, tuttavia, tale interpretazione non può essere accolta in quanto non può esservi equipollenza tra i due provvedimenti, il primo adottato in via preliminare e sulla base del solo esposto e delle deduzioni difensive, senza garanzia del contraddittorio e il secondo, invece, all’esito dell’istruttoria e del contraddittorio dibattimentale;
– che, pertanto, deve ritenersi che i riferimenti contenuti nel regolamento siano finalizzati a consentire, in via preliminare, l’adozione di un provvedimento che il regolamento disciplinava, in origine, solo in sede decisionale;
– che, tale assunto trova conferma nella disposizione di cui all’art. 4 bis dell’art. 14 del regolamento (introdotta con la precedente riforma del giugno 2016), che prevede l’applicazione del richiamo verbale ad opera della sezione giudicante, anche prima dell’istruttoria, ma con provvedimento soggetto ad opposizione da parte dell’interessato;
-che, per altro, la citata disposizione del comma 4bis dell’art. 14 del regolamento, deve essere interpretata nel senso che la proposta del Consigliere Istruttore, prevista della norma, è necessaria solo qualora la sezione sia chiamata a decidere sul richiamo verbale prima della comunicazione all’interessato dell’avvio della fase istruttoria ai sensi dell’art. 15 del regolamento;
-che, comunque, rimane pur sempre possibile, per la sezione, procedere all’applicazione del richiamo verbale anche all’esito dell’istruttoria e in sede di decisione sulle richieste, seppur difformi, del C.I. di archiviazione, incolpazione o di rinvio a giudizio, come avvenuto in passato sulla base del precedente regolamento interno, che ha consentito in svariati casi di non procedere alla fase dibattimentale per fatti lievi e scusabili destinati a concludersi senza l’adozione della sanzione disciplinare;
-che, nella pratica, si sono verificati casi in cui dalla opposizione a richiami verbali disposti dal plenum ai sensi del nuovo art. 14 Reg. CNF n. 2/14, a seguito di esposizione di fatti o argomenti nuovi o comunque precedentemente non trattati, è emersa l’infondatezza della notizia disciplinare, tale da rendere palesemente superflua l’apertura dell’istruttoria ai sensi degli artt. 15 e ss. Reg. CNF n. 2/14 nonchè da ripristinare in tutta la sua ampiezza il potere presidenziale, inclusivo della facoltà di proporre l’archiviazione, e costituire altresì esercizio dell’autotutela; *
-che anche il richiamo verbale applicato dal Plenum deve essere dichiarato opponibile al pari di quello applicato dalla sezione dopo la sua costituzione e dopo l’instaurazione della fase istruttoria;
-che, per maggiore garanzia dell’interessato e per evitare profili di incompatibilità, appare opportuno che, in caso di opposizione del richiamo verbale adottato dalla sezione nominata, questa sia sostituita da altra sezione, che riprenderà il procedimento dalla fase in cui è stato precedentemente interrotto, ferma restando la non sussistenza di alcun profilo, in tal caso, di divieto di reformatio in peius, come già avvenuto in passato;
Ciò premesso, il CDD di Ancona, nella seduta plenaria del 26.03.2018
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 2/2014 CNF
a- Qualora Il richiamo verbale sia applicato dal Plenum su richiesta del presidente del CDD ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis , del regolamento n. 2/2014 CNF, il Presidente del CDD procederà a formalizzare il richiamo verbale nelle forme previste dall’art. 14 comma 4bis, dando avviso nell’atto che il richiamo verbale non costituisce sanzione disciplinare, che nei confronti dello stesso può essere proposta opposizione entro trenta giorni e che in tal caso si procederà con la nomina della sezione giudicante con le modalità previste dall’art. 2 del regolamento generale, la quale procederà alle ulteriori fasi procedimentali senza divieto di reformatio in peius rispetto alla decisione opposta; qualora nell’atto di opposizione siano esposti elementi nuovi o precedentemente non valutati, tali da far apparire infondata la notizia di illecito disciplinare, il Presidente del CDD potrà proporre al plenum la richiesta di archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza. *
b- Qualora il richiamo verbale sia applicato dalla sezione ai sensi dell’art. 14 comma 4 bis del regolamento generale, come integrato dal presente regolamento interno, sia in via preliminare su richiesta del Consigliere Istruttore, sia in fase istruttoria in sede di decisione sulle richieste dello stesso Consigliere Istruttore formulate ai sensi degli artt. 16 e 18 del regolamento generale, il Presidente del CDD procederà a formalizzare il richiamo verbale dando avviso nell’atto che lo stesso non costituisce sanzione disciplinare, che nei confronti dello stesso può essere proposta opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione e che in tal caso il procedimento riprenderà dalla fase in cui era pervenuto, davanti ad altra sezione e senza divieto di reformatio in peius;
c- La sezione competente a decidere sarà quella successiva a quella originariamente costituita secondo i criteri fissati dall’art. 2 del Regolamento generale;
e- Rimane fermo che il richiamo verbale applicato all’esito del giudizio ai sensi dell’art. 28 del regolamento, avente natura di atto che definisce il giudizio, è notificato con le modalità di cui all’art. 33 del regolamento, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte del Presidente del CDD.
Si comunichi al CNF
Ancona, lì 26 marzo 2018
Il Presidente
Avv. Gianni Marasca
- Aggiunte in data 26.03.2018