CDD Roma:decisione 18.7.2019 n. 67 Pres.Sez.Laugeni-estensore Montalto

Ne bis in idem:onere di allegazione e  parziale identità di fatti tra la condotta già giudicata con quella  del procedimento in corso.

Incombe sull’incolpato  che eccepisce nel giudizio il ne bis in idem ( precedente decisione su medesimi fatti) sia il cosiddetto “onere di allegazione” ovvero la dimostrazione della dedotta circostanza sia la prova dell’esatta sovrapponibilità delle condotte già giudicate con quelle in corso di procedimento dovendo escludersi il ne bis in idem nel caso di in cui le  condotte già giudicate siano solo parzialmente coincidenti con  quelle imputate nel giudizio in corso.