Ne bis in idem:onere di allegazione e parziale identità di fatti tra la condotta già giudicata con quella del procedimento in corso.
Incombe sull’incolpato che eccepisce nel giudizio il ne bis in idem ( precedente decisione su medesimi fatti) sia il cosiddetto “onere di allegazione” ovvero la dimostrazione della dedotta circostanza sia la prova dell’esatta sovrapponibilità delle condotte già giudicate con quelle in corso di procedimento dovendo escludersi il ne bis in idem nel caso di in cui le condotte già giudicate siano solo parzialmente coincidenti con quelle imputate nel giudizio in corso.