<< Commette illecito disciplinare sanzionabile ai sensi degli art. 7,9 e 63/2°c. NCDF il professionista che avendo ricevuto mandato da una società di recupero crediti ,omettendo ogni vigilanza,consente ai dipendenti di quest’ultima di effettuare a suo nome “diffide di pagamento telefoniche” ai presunti debitori con modalità assillanti ,moleste e toni minacciosi peraltro rendendosi di fatto irreperibile con quest’ultimi ,impedendogli ogni doverosa interlocuzione.>>