C.D.D. Roma (pres. Micci, rel. Panetta) decisione n. 11 del 21 gennaio 2022

Le manifestazioni di apprezzamento ricevute da un professionista nell’ambito delle sue relazioni sociali attraverso il conferimento di incarichi – in assenza di elementi di prova contrari –  non possono ritenersi idonee ad alterare il principio di corretta e leale concorrenza.

Anche nell’ipotesi in cui sia stato contestato un illecito di pericolo (art. 37 NCDF), in assenza di prova certa o in presenza di prova contraddittoria, il giudice disciplinare deve prosciogliere l’incolpato secondo la regola di giudizio dell’oltre ragionevole dubbio.

(L’incolpato era stato attinto da misura cautelare personale e rinviato a giudizio per l’ipotesi di concorso in corruzione propria perché ritenuto intermediario tra un politico appartenente alla maggioranza – cui era legato da rapporti amicali – e un imprenditore interessato allo sviluppo di progetti edilizi, il quale Gli aveva conferito alcuni incarichi professionali)

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