Ai sensi del combinato disposto degli artt. 420 ter c.p.p. e 59. L. 247/2012 la richiesta di rinvio per legittimo impedimento, ai fini del suo accoglimento, deve essere corredata da documentazione attestante il carattere di assoluta impossibilità a comparire dell’incolpato ovvero del suo difensore.
II regime di prescrizione introdotto con la nuova legge professionale (in vigore dal 2 febbraio 2013) si applica a tutti gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e il relativo decorso del termine è interrotto soltanto dagli atti indicati tassativamente dal legislatore.
In presenza di causa estintiva della prescrizione dell’azione disciplinare, il giudice della disciplina può deliberare il proscioglimento soltanto se gli elementi rilevatori dell’insussistenza dell’illecito (sia sotto il
profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo) emergono in modo incontrovertibile ed evidente, senza necessità di accertamento o di approfondimento alcuno analogamente al disposto dell’art. 129 c.p.p.
CDD Venezia n. 186/2022